Art. 3.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti la riforma del procedimento con cui le associazioni e le fondazioni ottengono la personalità giuridica sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificare il procedimento di costituzione fermi restando i princìpi stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché eliminare gli adempimenti non necessari, prevedendo eventualmente modalità di controllo diverse in relazione alle finalità e alle caratteristiche tipologiche dell'ente;

          b) prevedere un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

 

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          c) precisare, nel rispetto di princìpi di certezza dei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, le modalità del controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

          d) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica, prevedendo altresì che la limitazione della responsabilità possa eventualmente discendere anche dalla stipulazione di una polizza assicurativa a garanzia della sussistenza del netto;

          e) disciplinare la responsabilità degli amministratori qualora abbiano agito nel dispregio del rapporto di alterità soggettivo ovvero in situazioni di manifesta sottocapitalizzazione.